3.1.x Rateizzazione degli Importi

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Ultima modifica 9 ottobre 2024

Con deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 8/04/2014 è stato approvato il "Regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria (tributi e tariffe)".

All'art. 4 modalità di rateizzazione sono specificate le seguenti modalità:

  1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e accertamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e comunicato al contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali oltre al rimborso delle spese. Analoga ripartizione potrà essere concessa con le medesime modalità dal rappresentante legale della società incaricata della riscossione o da suo delegato a fronte di intimazioni, ingiunzioni o cartelle di pagamento e avvisi di accertamento, con rendicontazione da trasmettere con scadenza trimestrale al dirigente responsabile della risorsa di entrata.

  2. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

  3. La durata del piano rateale non può eccedere i 24 mesi se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 5.000,00 e i 48 mesi se superiore. In caso di rateazioni di importi superiori a € 10.000 e superiori a 12 mesi, il Comune potrà, valutando i singoli casi, richiedere specifiche garanzie mediante fidejussioni bancarie o assicurative.

  4. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 100,00.

  5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione.


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